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Lo sai che per legge è possibile ribassare i soffitti fino a 10 cm per l’installazione di soffitti radianti?
Il D.M. 26.6.2015 definisce le linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici.
Al suo interno sono contenuti degli allegati che ne disciplinano i vari enunciati, fra essi ve ne è uno di grande importanza per l’architettura radiante negli edifici esistenti.
Come si può vedere dall’estratto qui sotto riportato si parla esplicitamente di pavimenti e soffitti radianti e ciò rappresenta unindubbio riconoscimento dei vantaggi che le superfici radianti offrono all’efficienza energetica delgi edifici.
All’ottenimento di questo riconoscimente normativo mi impegnai direttamente coinvolgendo l’allora direttore del dipartimento tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico ing. Roberto Moneta. L’ingegnere si dimostrò aperto a questa disposizione normativa, comprendendone il significato e i vantaggi, e trasferì il messaggio alle commissioni incaricate della redazione dei testi del decreto citato.
Sono molto contento quindi di poter diffondere nelle mie NewsLetter l’estratto del decreto che a pa. 9 dell’Allegato illustra la possibilità di derogare alle altezze minime dei soffitti per l’applicazione dei pannelli radianti.
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- Pubblicato in: Newsletter
- Data di creazione: 18/04/2018
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